domande frequenti
Per vendere o acquistare una casa o un immobile, è necessaria la copia dell’atto di provenienza dell’immobile (che può essere una compravendita, una donazione, una successione o altro) che si vuole vendere o acquistare. Inoltre bisogna fornire la documentazione catastale e ipotecaria, che il notaio dovrà verificare, per fornire la garanzia di aggiornamento alla data del rogito.
Per l’elenco completo dei documenti per la stipula, cliccare il link seguente documenti-per-la-stipula/vendita-permuta-donazione-divisione
L’ipoteca è una garanzia reale che attribuisce al creditore, a favore del quale la stessa è iscritta nei Registri immobiliari, il diritto di prelazione, nei limiti del montante ipotecario, sul ricavato dall’espropriazione dell’immobile sul quale la stessa grava, nonché il diritto di sequela, in forza del quale il creditore ha il diritto di espropriare anche nei confronti del terzo acquirente. Il bene ipotecato resta nel possesso del proprietario, il quale può liberamente disporne, fermi restando i suddetti diritti di prelazione e sequela; una volta estinto il debito, anche l’ipoteca sarà estinta, ed il consenso alla cancellazione della relativa iscrizione, da parte del creditore, sarà atto dovuto.
Il mutuo è un contratto di finanziamento in forza del quale un soggetto, normalmente una Banca, consegna una somma al mutuatario, il quale si obbliga a restituirla entro un certo termine al mutuante; normalmente il mutuo ha causa onerosa, nel senso che il mutuatario dovrà corrispondere al mutuante gli interessi sulla somma presa in prestito.
L’obbligo di restituire la somma presa a mutuo e di corrispondere gli interessi sulla stessa sono normalmente garantiti da ipoteca che il debitore concede su un immobile (che nella maggior parte dei casi è quello acquistato con il netto ricavo del mutuo stesso); proprio ai fini della concessione di ipoteca, la legge richiede la forma dell’atto notarile, pertanto servirà il notaio per stipulare il mutuo ipotecario.
Inoltre la stipula del mutuo per atto notarile è necessaria affinché lo stesso valga quale titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 474 c.p.c.
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