ATTO DI DONAZIONE
ATTO DI DONAZIONE
attività studio
SETTORE IMMOBILIARE
Vendita e mutuo
Donazione
Contratto preliminare
Procura
Separazione dei beni
settore commerciale
Costituzione / Verbale S.R.L. – S.P.A.
Costituzione / Modifica S.N.C. – S.A.S.
Cessione delle partecipazioni sociali
Cessione – affitto di azienda
successioni
Testamento
Accettazione / Rinuncia eredità
Divisione ereditaria
Dichiarazione di successione
La donazione è il contratto con il quale un soggetto (donante) arricchisce un altro soggetto (donatario), per spirito di liberalità e pertanto senza alcun corrispettivo, attribuendogli un suo diritto oppure assumendo nei suoi confronti un’obbligazione.
Ove la donazione sia disposta a favore di un soggetto rientrante nel novero dei legittimari, ossia di coloro cui la legge riserva diritti successori sul patrimonio del donante (si pensi al coniuge di quest’ultimo ed ai suoi figli e discendenti), essa si considera un’anticipazione sulla successione; pertanto, alla morte del donante, il donatario che sia suo coniuge o figlio sarà soggetto all’obbligo di collazione del bene in sede di divisione ereditaria, al fine di ristabilire la parità di trattamento tra i coeredi. Inoltre, ove il donatario si ritenga leso nei suoi diritti di legittima dalle eventuali disposizioni testamentarie del donante defunto o da altre donazioni da questo disposte, al fine di agire in riduzione dovrà, in particolare, imputare alla propria quota di riserva il valore del bene ricevuto in donazione.
La donazione può avere ad oggetto ogni bene che sia di proprietà del donante; non è ammessa la donazione di beni futuri; ai fini della sua validità, la donazione deve essere fatta per atto pubblico e ricevuta in presenza dei testimoni.
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