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COSTITUZIONE / VERBALE S.R.L. – S.P.A.

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COSTITUZIONE S.R.L. – S.P.A.

attività studio

SETTORE IMMOBILIARE

Vendita e mutuo
Donazione
Contratto preliminare
Procura
Separazione dei beni

settore commerciale

Costituzione / Verbale S.R.L. – S.P.A.
Costituzione / Modifica S.N.C. – S.A.S.
Cessione delle partecipazioni sociali
Cessione – affitto di azienda

successioni

Testamento
Accettazione / Rinuncia eredità
Divisione ereditaria
Dichiarazione di successione

La società per azioni e la società a responsabilità limitata appartengono alla categoria delle società di capitali e si caratterizzano per l’operatività del principio della responsabilità limitata, in forza del quale i soci rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente a quanto conferito; in ciò risiede la differenza rispetto alle società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice), in cui invece vige l’opposta regola della responsabilità personale ed illimitata dei soci per le obbligazioni contratte dalla società.
La s.p.a. e la s.r.l. devono costituirsi per atto pubblico notarile, il quale può anche essere unilaterale; in tale ultimo caso la società nascerà con un unico socio, ferma restando la possibilità che successivamente subentrino nella compagine sociale nuovi soggetti.
In tali società è possibile conferire denaro, beni in natura e crediti, ma non beni futuri; quanto alle prestazioni d’opera o di servizi, è possibile che le stesse concorrano a formare il capitale sociale nelle s.r.l. ma non nelle s.p.a. (nelle quali sarà possibile comunque acquisirle, senza imputarle a capitale, mediante lo strumento delle azioni con prestazioni accessorie).
Il capitale minimo richiesto per la costituzione di una s.p.a. è di 50.000 Euro, mentre nelle s.r.l. esso può essere anche inferiore a 10.000 Euro, pari almeno ad 1 Euro (in tale ultimo caso i conferimenti devono effettuarsi in denaro e devono essere versati per intero al momento della sottoscrizione delle quote di capitale).

VERBALE S.R.L. – S.P.A.

Qualunque modifica dello Statuto delle s.p.a. e delle s.r.l. deve essere assunta dall’assemblea, con i quorum richiesti dalla legge a tal fine, mediante delibera che risulti da verbale ricevuto da un notaio per atto pubblico.
La deliberazione produrrà effetti solo dopo l’iscrizione della stessa al Registro delle Imprese nella cui circoscrizione ha sede la società.
A tal fine il notaio che verbalizza la deliberazione dovrà richiedere detta iscrizione entro trenta giorni, previa verifica dell’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge nel caso concreto.
Pertanto sarà necessario procedere nel modo anzidetto nelle ipotesi di delibere modificative del capitale sociale (aumenti onerosi o gratuiti, riduzioni reali o per perdite) ed in ogni altro caso che comporti la modifica delle clausole statutarie.

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