CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI
CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI
attività studio
SETTORE IMMOBILIARE
Vendita e mutuo
Donazione
Contratto preliminare
Procura
Separazione dei beni
settore commerciale
Costituzione / Verbale S.R.L. – S.P.A.
Costituzione / Modifica S.N.C. – S.A.S.
Cessione delle partecipazioni sociali
Cessione – affitto di azienda
successioni
Testamento
Accettazione / Rinuncia eredità
Divisione ereditaria
Dichiarazione di successione
La cessione delle partecipazioni alle società di capitali e di persone è il negozio giuridico mediante il quale il socio può dismettere tutto o parte del suo investimento al capitale sociale, nei limiti ammessi dalla legge e dal contratto sociale.
Per quanto riguarda la cessione delle quote di s.p.a. ed s.r.l., la legge stabilisce la regola della libera trasmissibilità della partecipazione, anche a causa di morte, tuttavia lo Statuto può prevedere particolari limiti alla circolazione della stessa; ad esempio, è frequente la previsione che attribuisce ai soci il diritto di prelazione in caso di vendita della quota o delle azioni: al fine di vendere queste ultime ad un terzo dovrà pertanto verificarsi che il cedente abbia consentito agli altri soci l’esercizio del diritto di prelazione; è anche possibile che i soci prelazionari rinuncino al diritto suddetto, rendendo possibile la cessione.
Nelle società di persone la cessione delle partecipazioni comporta sempre modifica dei patti sociali, in quanto nella s.n.c. e nella s.a.s. rilevano a tal fine anche le modifiche soggettive; per cedere la quota di partecipazione sarà pertanto necessario il consenso di tutti i soci, salva diversa disposizione dei patti sociali.
Tale regola subisce un temperamento con riferimento alla cessione della quota del socio accomandante: a tal fine è sufficiente il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale, salvo diversa disposizione dei patti sociali, nei quali è possibile prevedere altresì particolari limiti alla circolazione.
La cessione delle partecipazioni sociali dovrà risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, che dovrà essere iscritto al Registro delle Imprese; con particolare riguardo alle s.p.a., dovrà farsi annotazione sul titolo e nel libro soci.
contattaci
Contattaci per aiutarti a chiarire eventuali dubbi o rispondere alle tue domande